Art. 10.
(Contribuzione figurativa).

      1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di ammortizzatori sociali, ai lavoratori subordinati ultracinquantacinquenni licenziati che non hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono accreditati, nel periodo di non occupazione, contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura della pensione, per un massimo di ventiquattro mesi.
      2. L'accredito previsto dal comma 1 è effettuato dopo che i soggetti destinatari

 

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hanno percepito l'indennità di disoccupazione, a decorrere dal mese successivo a quello dell'accredito della relativa contribuzione figurativa.
      3. I contributi figurativi sono accreditati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su domanda del lavoratore interessato.
      4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo.